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Niente esenzione IMU per i coniugi "furbetti"

27-01-2022



La Circolare Ministeriale 3/ DF del 2012 ha riconosciuto l'esenzione anche per gli immobili destinati ad abitazione principale dei coniugi non legalmente separati ma residenti in comuni diversi, ad esempio per esigenze lavorative (in tale ipotesi quindi si è ritenuto che il rischio di elusione della norma fosse bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune).

In materia tributaria però una circolare non costituisce fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da essa alcun vincolo neanche per la stessa Amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17408 del 2021, cit.; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20819 del 30/09/2020).

Si comprende allora perché la Cassazione ha precisato che nel caso in cui due coniugi non separati legalmente abbiano la propria abitazione in due differenti immobili, il nucleo familiare (inteso come unità distinta ed automa rispetto ai suoi singoli componenti) resta unico, ed unica, pertanto, potrà essere anche l'abitazione principale ad esso riferibile.

Ne consegue che il contribuente, il quale dimori in un immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale), non avrà alcun diritto all'agevolazione se tale immobile non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari, non realizzandosi in quel luogo il presupposto della "abitazione principale" del suo nucleo familiare (Cass. civ., Sez. VI, 17/01/2022, n. 1199).

Nel caso in questione un comune notificava ad una contribuente un avviso d'accertamento, per l'anno d'imposta 2012, per il recupero dell'Imu, che l'ente territoriale riteneva dovuto, non potendo l'immobile in questione considerarsi esente quale abitazione principale, poiché il marito, non legalmente separato, aveva la residenza e la dimora abituale in un altro Comune.

La Commissione tributaria provinciale e la Commissione tributaria regionale avevano accolto il ricorso della contribuente.

Secondo la Cassazione invece niente esenzione Imu per i coniugi non legalmente separati che abbiano la residenza in due differenti Comuni.

Quanto sopra è in perfetta coerenza con quanto stabilito da Legislatore nel DL 21 ottobre 2021, n. 146 convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215 recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili - GU Serie Generale n.301 del 20-12-2021).

Il nuovo articolo 5-decies, infatti, stabilisce che, se i componenti del nucleo familiare risiedono in case diverse, l'esclusione dall'assoggettamento al tributo è applicabile soltanto a una di esse, a scelta degli stessi membri del nucleo familiare. Ciò anche nel caso in cui gli immobili siano ubicati in comuni diversi.

Del resto abitazione principale è solo quella ove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

1) la residenza (accertabile tramite i registri dell'anagrafe);

2) la dimora abituale (ossia il luogo dove la famiglia abita la

maggior parte dell'anno).


Fonte:condominioweb.com/

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